25 Ottobre 2021
Riapertura dei termini per la “prenotazione” del bonus (tra il 1° e il 30 settembre)

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.

Il c.d. decreto “Sostegni-bis”, prevede che, per gli anni 2021 e 2022, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”. Per gli anni 2021 e 2022.
Viene pertanto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

La novità importante introdotta dal decreto Sostegni-bis riguarda la riapertura dei termini per la comunicazione telematica di prenotazione del credito, per l’anno 2021, la comunicazione di accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 ottobre 2021. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2021. L’importo del credito d’imposta ricalcolato sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. È comunque possibile presentare a ottobre 2021 una nuova comunicazione per sostituire quella presentata nel marzo 2021 .

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide”.
Pertanto, anche gli investitori pubblicitari che non si sono iscritti nell’elenco dei percettori il credito di imposta entro la scadenza del 31 marzo scorso, possono usufruire dell’agevolazione mandando la comunicazione nel mese di ottobre 2021.

Ricordiamo che l’invio della comunicazione è conditio sine qua non per accedere al contributo.

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