25 Ottobre 2021
Il Green Pass tra novità e criticità applicative

Come noto, il DL 127/2021 ha introdotto, allo scopo di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attualmente individuato quale termine di cessazione dello stato di emergenza) l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Green Pass) nei luoghi di lavoro.

La disposizione in oggetto si applica al personale dipendente e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Gli unici soggetti non interessati dall'obbligo sono quelli esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute.
Di seguito si analizzano le criticità più evidenti che si sono palesate nei primi giorni di applicazione delle predette misure.
Come viene effettuato il controllo dei lavoratori nel settore pubblico e privato?

Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla Privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, quando possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. Sul tema si ricorda che è preferibile valutare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso.

Modalità di verifica

In aggiunta all'App “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle Certificazioni.
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR Code del Certificato Verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura;
per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal ministero dell'Economia e delle Finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
Con particolare riferimento alla modalità di verifica prevista per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, si ritiene opportuno estendere la misura a tutte le aziende a prescindere dal numero di lavoratori. Tale scelta, infatti, consentirebbe per tutti i datori di lavoro una semplificazione della procedura di verifica e faciliterebbe la gestione organizzativa delle risorse.
È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del Green Pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?
L'art. 3 DL 139/2021, dopo l'art. 9-septies DL 52/2021 conv. in L. 87/2021, ha introdotto l'art. 9-octies, disponendo che “in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.
Tale ultima disposizione introdotta dal legislatore - volta alla conoscenza preventiva di chi sarà presente o meno al lavoro in un determinato turno lavorativo - è certamente utile per la programmazione del lavoro, ma dovrà essere necessariamente supportata da una richiesta formale dell'azienda, indicante le “specifiche esigenze organizzative”.

La richiesta anticipata del datore di lavoro, dunque, è strettamente correlata a precise ipotesi che, in caso di contenzioso, devono risultare con evidenza.

Come comportarsi se il Green Pass rilasciato in seguito all'effettuazione di un tampone scade durante l'orario lavorativo?

Seppur la norma espliciti l'obbligo per i lavoratori di possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass sui luoghi di lavoro, non ci dovrebbero essere conseguenze per il lavoratore. Secondo una FAQ pubblicata sul sito del Governo, infatti, il Green Pass rilasciato in seguito ad un tampone non deve essere valido per tutta la durata dell'orario lavorativo, ma solo al momento del primo accesso quotidiano alla sede di servizio. Dopo tale verifica, il documento può scadere durante l'orario di lavoro senza la necessità di allontanamento del suo possessore.

Il lavoratore che effettua la prestazione in lavoro agile deve essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19?

No, perché il possesso del Green Pass è previsto per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso, nella pubblica amministrazione, il lavoratore che non possiede il Green Pass e non è in grado di esibirlo non può essere adibito, per tale motivo, a modalità di lavoro agile. Pertanto, risulta assente ingiustificato.
Come gestire le badanti?
Tra le numerose indicazioni degli ultimi giorni, si evidenziano specifiche FAQ rilasciate dal Governo in relazione alla gestione delle colf e badanti.
In particolare, è stato precisato che se la badante non possiede il Green Pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Stante tale principio, coerente con le disposizioni normative sopra richiamate, qualora la lavoratrice sia convivente con il datore di lavoro o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa, fermo restando il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità dell'assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore, la badante dovrà abbandonare l'alloggio. Conseguenza di tale ultima precisazione è che il vitto e l'alloggio, che rappresentano prestazioni in natura aventi natura retributiva, verranno meno in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa.
DL 127/2021
Quali sono le conseguenze se il datore di lavoro non controlla il Green Pass?
Nel caso in cui nessun organo aziendale intenda verificare il Green Pass ai dipendenti, le possibili sanzioni saranno in capo al solo datore di lavoro o anche ai lavoratori?
Il provvedimento che introduce l'obbligo di esibire - e il corrispondente obbligo di controllare - il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro (DL 127/2021) ha previsto due diverse disposizioni sanzionatorie per l'inottemperanza di datore di lavoro e lavoratore.
Il datore di lavoro è obbligato alla redazione ed al rispetto di una policy di verifica, ma in ogni caso l'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021 è comunque punito con una sanzione amministrativa per il lavoratore da € 600 a € 1.500.
È comunque doveroso ricordare che, oltre alle sanzioni amministrative nei confronti del datore di lavoro, essendo tale adempimento connesso alla responsabilità dello stesso per la tutela della salute e della sicurezza, le conseguenze possono anche riguardare profili di natura non amministrativa, che dovranno essere valutati con riferimento al singolo caso, in base alle diverse rilevanze, e potranno riguardare i soggetti interessati al processo di tutela della salute e della sicurezza.

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